Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania


Nel rispetto della normativa vigente, questo Organismo può accogliere le domande dei soggetti debitori aventi residenza o sede (nel caso di attività economiche) nel circondario del Tribunale di Catania. Pertanto, per verificare a quale Organismo il soggetto indebitato debba presentare la domanda di ammissione alle procedure di cui alla legge 3/2012 occorre fare riferimento alla sua residenza o alla sua sede principale. Per accedere ad un incontro esplorativo con il Referente e/o con un Gestore dell’Organismo, preliminarmente alla presentazione dell’istanza, si può richiedere un appuntamento a mezzo e-mail (organismocrisi@odcec.ct.it). Per avviare una delle procedure previste dalla legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo del debitore, liquidazione del patrimonio) è necessario sottoscrivere la necessaria istanza (con l’aiuto del Referente e/o del Gestore) apponendo una marca da bollo da euro 16,00 e allegando copia del documento d’identità, codice fiscale e ricevuta di versamento delle spese di avvio pari ad euro 500,00 (Iva incl.) per meri consumatori ( privi cioè di P.IVA ), euro 500,00 per imprenditori, professionisti o enti ( cioè con P.IVA ). Nel corso della procedura il soggetto debitore dovrà fornire al Gestore tutta la documentazione necessaria a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale .

Il Sovraindebitamento

Nei casi di sovraindebitamento di privati o soggetti non fallibili è essenziale rivolgersi a centri per la gestione della procedura indicata dalla legge e può rappresentare oggi una valida alternativa. La presenza di commercialisti esperti in questo ambito consente di usufruire al meglio di questo percorso messo a disposizione dal legislatore per coloro che si trovano in difficoltà.

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito e poi al Tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati. Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal Giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Durante l’esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato.